Gestore della crisi da sovraindebitamento

Guida pratica al sovraindebitamento

Legge n. 3/2012 cosiddetta legge "salvasuicidi"


Il sovraindebitamento

Con Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (modificata dal D.L. 179/2012 conv. con la L. del 17/12/2012 n. 212), al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, si è consentito al debitore di concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi.

Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Si tratta di una disciplina che prevede tre modalità di soluzione della crisi del debitore non fallibile:

  • l’accordo,
  • il piano del consumatore,
  • il procedimento di liquidazione dei beni.

a mezzo di tali procedure si prevede un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovraindebitato non fallibile, da attuarsi attraverso la collaborazione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, strutture espressamente previste e regolate dalla legge n.3/2012 e dal relativo regolamento attuativo. 

 

Cos'è un OCC - Organismo per la Composizione delle Crisi

L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.

Gli OCC sono iscritti in un apposito Registro nazionale tenuto dal Ministero delle Giustizia.

 

Gestore della crisi

Il Gestore della crisi opera all'interno degli Organismi ed amministra i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento avviati dagli istanti.

 

Gli obiettivi

L'OCC e il Gestore della Crisi operano in sinergia al fine di consentire a piccoli imprenditore, commercianti, professionisti e altri soggetti non fallibili, nonché ai cittadini consumatori, di poter falcidiare significativamente i propri debiti e apprestare strumenti dilatori che consentano di ripartire salvaguardando gli interessi propri, della propria azienda e della propria famiglia.

La Legge 3/2012 ha, dunque, una rilevantissima funzione sociale e mira al cosiddetto fresh start, ossia l'esdebitazione con l'azzeramento di posizioni debitorie insostenibili con la continuità dell'attività espletata a salvaguardia della serenità del nucleo familiare. 

 

Tre possibili procedure e risultati

L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
  • Piano del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti da consumo che non riguardano attività professionale o d'impresa.
  • Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

All'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione. L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

 

Chi può accedere

  • consumatore
  • imprenditore agricolo;
  • c.d. start up innovativa.
  • imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
  • imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
  • imprenditore cessato;
  • socio illimitatamente responsabile;
  • professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  • società professionali ex L. 183/2011;
  • associazioni professionali o studi professionali associati;
  • società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
  • enti privati non commerciali.

Non può accedere

  • l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  • chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
  • chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

 (FONTE ISCOS.IT)